DELIBERA AGCOM BANDA MINIMA GARANTITA

Banda minima garantita, fra delibera AGCOM e indicazioni degli operatori di servizi Internet

 

Con la delibera n. 244/08/CSP, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) ha obbligato gli operatori ADSL a garantire una “Banda Minima” nelle connessioni. In particolare, per “Banda Minima Garantita” (BMG) si intende la quantità minima di banda trasmissiva che un Internet Service Provider (ISP) può garantire all’utente, ossia la quantità di dati in relazione al tempo necessario per la trasmissione e/o ricezione dei dati medesimi.

 

Occorre, inoltre, tener presente che esiste una banda sia in “ricezione dati” (c.d. download) che in “trasmissione dati” (c.d. upload): nel caso delle linee ADSL tale banda è asimmetrica, nel senso che i valori download/upload sono quasi sempre differenti tra loro. Fino a non molto tempo fa, i vari ISP si erano limitati ad indicare unicamente la banda minima in download. La Banda Minima Garantita è un importante segnale della qualità dell’ADSL: è infatti quel valore minimo di banda che il gestore deve garantire all’utente e al di sotto del quale non può scendere, neppure in condizioni di traffico intenso.

 

Delibera AGCOM n. 244/08/CSP sulla Banda Minima Garantita: alcuni spunti

 

Al fine di consentire agli utenti un agevole confronto qualitativo tra le offerte presenti sul mercato, l’art. 7 della delibera n. 244/08/CSP impone agli operatori di pubblicare nel proprio Sito web le caratteristiche delle prestazioni fornite nell’ambito di ciascuna offerta di base (ossia, denominazione dell’offerta, banda nominale, indirizzi IP pubblici, privati o assegnati staticamente e/o dinamicamente, eventuali limitazioni nelle connessioni o nell’uso delle porte, antivirus, firewall, ecc.) (art. 7, comma 1).

 

Nel contratto relativo alla fornitura di servizi di accesso ad Internet da postazione fissa, gli operatori sono tenuti a fornire, “con particolare evidenza”, tre distinte comunicazioni:

– una prima comunicazione, relativa al dove reperire le informazioni riguardanti gli obiettivi e i risultati della qualità di servizio relativa agli indicatori di cui alle delibere n. 131/06/CIR e n. 244/08/CSP, vale a dire la velocità massima e minima, il tasso di insuccesso nella trasmissione dei dati, il ritardo nella trasmissione dati in una singola direzione, il tasso di perdita dei pacchetti; tale comunicazione deve contenere, altresì, l’informativa di cui all’art. 7, comma 1, della delibera, ossia l’informativa recante note esplicative delle eventuali limitazioni (e delle relative conseguenze) sull’accessibilità e sulla fruibilità dei servizi disponibili tramite Internet;

– una comunicazione relativa alle caratteristiche peculiari dell’offerta e concernente la qualità del servizio di accesso, includendo almeno le informazioni relative alle misure indicate all’art. 8, comma 6, della delibera (ossia, velocità di trasmissione dati, tasso di insuccesso nella trasmissione, ritardo nella trasmissione, tasso di perdita dei pacchetti), anche rinviando ad apposita informativa, da rendere comunque disponibile al cliente prima della conclusione del contratto;

– una comunicazione relativa alla tecnologia utilizzata (ad esempio, Dial-up POTS, Dial-up ISDN, ADSL, ADSL2, ADSL2+, fibra ottica, Wireless, quali 2G/3G, WiFi, Satellitare) e le caratteristiche minime che il sistema di accesso dell’utente deve possedere al fine della integrale e corretta esecuzione del contratto di accesso ad Internet.

 

Per le offerte da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128 Kbit/s, il fornitore di servizi di accesso ad Internet deve assicurare, nella pubblicità e nei messaggi informativi con qualunque mezzo diffusi, la corretta indicazione della velocità di trasmissione dati e specificatamente la banda minima di downloading di cui all’allegato 2 della delibera, oltre che le indicazioni su dove reperire maggiori informazioni al riguardo (art. 7, comma 3).

 

Il valore della Banda Minima in downloading è pari alla media per singola offerta. In assenza di misure pubblicate per la specifica offerta, dovrà essere indicato il valore obiettivo previsto dalle disposizioni vigenti (art. 7, comma 4).

 

Il mancato rispetto, da parte degli operatori, degli obblighi di trasparenza e di pubblicazione previsti dall’art. 7 della delibera determina l’irrogazione della sanzione contemplata dall’art. 98, comma 16, d.lgs. 259/2003, ossia una sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.800,00 a € 58.000,00.